Verifica periodica del contatore di produzione

Un servizio obbligatorio imposto dall’Agenzia delle Dogane

Negli impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale superiore a 20 kWp ed in regime di Cessione Parziale (ad esclusione quindi del regime di Cessione Totale), sono installati contatori fiscali UTF di contabilizzazione dell’energia prodotta, per soddisfare gli obblighi imposti dall’Agenzia delle Dogane in merito all’apertura dell’Officina Elettrica. Tali contatori sono soggetti all’obbligo di verifica della taratura entro 3 anni dalla data di installazione ed entro 3 anni dalla verifica precedente per le verifiche successive.

È onere del Produttore effettuare tali verifiche, secondo la “Circolare 28/D del 26/01/1998” del Ministero delle Finanze, ed inviare copia dei certificati al competente Ufficio delle Dogane.

La mancata effettuazione della taratura comporta delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal “Testo Unico delle Accise”.

La taratura del contatore e la verifica di corretta inserzione non è solo un obbligo, ma una garanzia per il Produttore che, a causa di installazioni a volte errate o guasti non immediatamente risolti, rischia di perdere contabilizzazioni di energia nel tempo e quindi parte degli incentivi del Conto Energia.

La data di scadenza della Verifica Periodica può essere dedotta:

  • Dall’eventuale etichetta collocata sul contatore di produzione (Relativa all’ultima taratura eseguita);
  • Dai Certificati di Verifica svolti negli anni precedenti.

Ricordiamo inoltre che, nonostante l’intervallo di verifica periodica del contatore sia ancora valido, in caso di sostituzione del contatore di produzione (causa guasto dello stesso) la taratura dovrà essere eseguita nuovamente in quanto relativa ad un nuovo contatore di produzione al fine di soddisfare gli obblighi imposti dall’Agenzia delle Dogane.